CAF e PATRONATO:

CAF CISAL

La società di servizi ANDOLFO s.r.l. Padova, attraverso la collaborazione con il CAF CISAL s.r.l. che è un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, costituito dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e autorizzato a svolgere l’attività con Decreto del Ministero delle Finanze del 31 marzo 1993, svolge la propria attività di consulenza fiscale. Il CAF offre vari servizi:

  • Modello 730
  • Modello unico
  • Isee
  • Imu
  • Red/Icric/Iclav
  • Assegno alla Natalità (bonus bebè)
  • Pratiche di successione
  • il CAF è convenzionato con il comune di Padova
  • Contratti di locazione
  • Richiesta appuntamento per passaporto
  • Richiesta appuntamento per Carta d’identità
  • Richiesta agevolazioni nidi e refezione scolastica
  • Domanda di contributo regionale buono libri

CAF CISAL

CAF CISAL

PATRONATO ENCAL

All’interno dello STUDIO ANDOLFO di Padova forniamo oltre al servizio di CAF, anche quello di Patronato con l’E.N.C.A.L. (Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori) promosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.) per il patrocinio e la tutela sociale gratuita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, dei pensionati, di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti nel territorio dello stato, dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero. Il patronato offre vari servizi:

  • Pensioni di vecchiaia
  • Pensioni di anzianità
  • Pensioni di reversibilità
  • Assegno sociale
  • Invalidità civile
  • Malattia professionale
  • Disoccupazione
  • Maternità
  • Dimissioni
  • Ricorsi
  • Invalidità INPS/INAIL

PATRONATO ENCAL

ENCAL Patronato

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta

 

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011

 

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Si definisce pensione di reversibilità il trattamento previdenziale che viene riconosciuto ai familiari superstiti di un defunto (se a sua volta risultava titolare di una pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità).

Quindi, grazie alla pensione di reversibilità il trattamento previdenziale maturato dal defunto non si estingue con la sua morte poiché viene riconosciuto ai suoi familiari in presenza di determinate condizioni.

 

ASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E’ stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale.

 

INVALIDITÀ CIVILE

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

 

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia dovuta all’attività lavorativa riscontrata a seguito di una prolungata esposizione personale a fattori nocivi che determinano il rischio di ammalarsi. Questa situazione può essere provocata dall’attività che l’assicurato svolge (utilizzo di macchinari specifici o svolgimento di mansioni particolari) oppure dall’ambiente in cui è svolta l’attività stessa (presenza di sostanze nocive come l’amianto, ambienti di lavoro rumorosi, ecc.).

DISOCCUPAZIONE

È una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Per ottenere la Naspi sono necessari i seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione involontario (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del bambino, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ecc.);
  • avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito contributivo);
  • aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimo contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito lavorativo). Rivolgersi al nostro servizio di Caf e Patronato.

 

MATERNITÀ

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

Prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

 

Dopo il parto

  • I 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
  • In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

DIMISSIONI VOLONTARIE

Le dimissioni sono l’atto volontario con cui il lavoratore dipendente recede dal rapporto di lavoro.

Come devono essere trasmesse le dimissioni? – Dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con l’art. 26 del d.lgs. 151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni. La nuova normativa prevede infatti che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche una nuova procedura telematica introdotta per consentire al dipendente di comunicare la propria decisione e tutelarsi così da eventuali costrizioni o forzature. Attraverso il Patronato ENCAL all’interno dello STUDIO ANDOLFO è possibile espletare questo diritto.

La revoca delle dimissioni – In caso di ripensamento, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni – ciò vale anche per la rescissione consensuale – entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.

 

INVALIDITÀ INAIL

L’I.N.A.I.L. è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le malattie professionali.

Quando si ha un infortunio durante l’orario di lavoro (o in itinere dentro determinati parametri di distanza e tempo) l’INAIL è tenuta ad erogare al lavoratore dipendente un’indennità sostitutiva della retribuzione per i giorni in cui si è costretti all’assenza lavorativa.

Nella quotidianità di un lavoratore possono essere frequenti casi di infortunio e quando non può tornare operativo e riprendere la propria attività per più di tre giorni, ha il diritto di ricevere un indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, inclusi i giorni festivi.

L’infortunio sul lavoro è infatti coperto dall’assicurazione obbligatoria che prevede il risarcimento, la retribuzione come indennità sostitutiva in caso di incidente violento che causi la morte o l’inabilità permanente o assoluta del lavoratore.

Per richiedere l’indennità INAIL e la retribuzione in caso di infortunio sul lavoro è necessario seguire una specifica procedura e il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Nei casi più gravi è possibile che venga rilevata dal medico legale una vera e propria invalidità. In questi casi fino al 6% d’invalidità riconosciuta generalmente non vengono liquidati risarcimenti. Dal 6% al 16% escluso l’istituto versa una tantum che prende una forbice che va dai 2.788,00 € ai 26.138,00 €, dal 16% in poi verrà erogata invece una pensione d’invalidità. Rivolgersi al nostro servizio di Caf e Patronato per consulenze

 

INVALIDITÀ INPS

L’I.N.P.S. è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è il principale ente pensionistico italiano. La costituzione Italiana vuole tutela la dignità umana con la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro i quali sono riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. L’accesso a tale tutela necessita del riconoscimento da parte di determinati organi competenti dello stato che la valutino e poi l’autorizzino.

L’attività principale dell’I.N.P.S. si sostanzia nella liquidazione e nel pagamento delle prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, di anzianità, reversibilità, etc.) e di quelle assistenziali (assegno sociale, assegni al nucleo familiare, assegni familiari, casse integrazioni, indennità di disoccupazione, reddito di inclusione, etc.).