Con la circolare dell’08/05/2009 il ministero del lavoro ha chiarito che è possibile l’iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale:

i titolari di permesso di soggiorno:

  • per lavoro subordinato e autonomo
  • attesa occupazione
  • asilo
  • richiesta asilo
  • motivi umanitari
  • protezione sussidiaria
  • affidamento – adozione
  • attesa cittadinanza
  • stranieri che svolgono una regolare attività lavorativa per la quale è previsto l’assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali ad esempio titolari di permesso di soggiorno:
  • per assistenza minore
  • per ricerca scientifica
  • Per iscriversi bisogna esibire il permesso di soggiorno ed il codice fiscale

Rimangono esclusi i lavoratori stranieri dipendenti di imprese estere (possono però una quota forfettaria o stipulare una polizza sanitaria privata) e neanche i soggiornanti di breve periodo (inferiore ai 90 giorni)

I familiari a carico e regolarmente soggiornanti possono anche loro usufruire del servizio sanitario nazionale e verranno muniti di tessera sanitaria.

L’iscrizione può essere formalizzata anche con la semplice ricevuta della domanda di richiesta del permesso di soggiorno (se fatta entro 8 giorni dall’ingresso in Italia altrimenti si è automaticamente considerati clandestini) e anche con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Analogamente gli stranieri in attesa di rinnovo permesso di soggiorno, potranno continuare ad essere iscritti all’assistenza sanitaria nazionale; nel caso di mancato rinnovo, revoca, o annullamento del permesso, decadrà immediatamente anche l’accesso al servizio sanitario gratuito.

I detenuti sono automaticamente iscritti al Ssn per il periodo di detenzione sia regolari che clandestini e sono esenti dal ticket.

I clandestini hanno garanzia dell’art. 33 L.n.40/1998 per una serie di prestazioni pur non essendo in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno facendo espresso divieto di segnalare all’autorità l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero “salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto” a parità con il cittadino italiano.

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